Gens Papiria


STATUTO:
1 La Religione Romana è la sola Religione della Gens.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. - La Gens è retta da un Governo Paterfamiliare Rappresentativo. Il Trono è ereditario.

Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Capo Gens e dal Consiglio composto dai Paterfamilias.

Art. 4. - La persona del Capo Gens è sacra ed inviolabile.

Art. 5. - Al Capo Gens solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo della Gens: comanda i membri della gens;
dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di com ed altri, dandone notizia alle Consiglio.

Art. 6. - Il Capo Gens nomina a tutte le cariche della gens;
e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. - Il Capo Gens solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. - Il Capo Gens può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. - Il Capo Gens convoca periodicamente il consiglio con fase consultiva.

Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Capo Gens e ai membri del Consiglio.

Art. 11. - Il Capo Gens è maggiore all'età di quattordici anni compiti.

Art. 12. - Durante la minorità del Capo Gens, la madre e il suo prossimo parente nel ramo dei Cursori saranno nominati regenti;
prenderanno le decisoni assieme al capo gens fino al suo quattordicesimo anno.

Art. 13. - Se dovesse mancare la madre, il potere sarà esercitato solo dal re minore e dal reggente.

Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà unicamente alla Madre.

Art. 15. - Se mancano ambedueil Consiglio nominerà il Reggente.

Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Capo Gens maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.
Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. - La Madre è tutrice del Capo Gens finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. - I diritti spettanti prestiti o crediti e la tassazione sono esercitati dal Re.

Art. 19. - Partimonio del Capo Gens e della gens sono in piena confusione.
Chiunque voglia richiedere prestiti alla Gens deve così rivolgersi a quest'ultimo.

Art. 20. - Anche i beni che il Capo gens dovesse acquistare in seguito entreranno nel patrimonio della gens.

Art. 21. - In caso di morte del Capo Gens la sua eredità andrà totalmente al figlio che avrà il dovere di mantenere la madre.
Dovrà inoltre cedere al reggente il necessario per il mantenimento dello stato fino alla sua maggiore età.

Art. 22. - Il Capo Gens, salendo al trono, presta in presenza del Consiglio riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto e la gens Papiria.

Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Capo Gens, e di osservare lealmente lo Statuto e la gens Papiria.